Il prezzo del trasloco – norme giuridiche

Il prezzo del trasloco – norme giuridiche

Quali normative regolano il prezzo di un trasloco? E’ bene essere a conoscenza delle normative di legge che regolamentano il prezzo di un trasloco in modo da non avere problemi quando si sceglie una ditta di traslochi, prendendo tutte le precauzioni del caso per non avere sorprese nei prezzi o dopo il preventivo

Una volta preso contatto con la ditta di traslochi è utile invitarla ad effettuare un sopralluogo per verificare la quantità e le caratteristiche delle cose che vanno traslocate. Questo è importante sia per esigenze organizzative (spazio necessario nei mezzi utilizzati per il trasporto, eventuali autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, ecc.) sia per mettere la ditta di traslochi in condizione di farci un preventivo chiaro fin da subito. La determinazione del prezzo del trasloco infatti, a seguito della promulgazione del d.lgs n. 286/05, è affidata interamente alla libera contrattazione tra il traslocatore ed il traslocante.

Nel caso di mancato accordo sul prezzo del trasloco a causa di variazioni per circostanze sopravvenute (ad esempio il traslocante aumenta il numero dei colli da traslocare), il prezzo viene determinato in virtù dell’applicazione delle norme dettate in materia di appalto. In sostanza, quindi, in assenza di tariffe vincolanti, la determinazione del prezzo del trasloco è rimessa al giudice. Per questo è importante quantificare bene fin da subito tutti i costi del trasloco, con un preventivo dettagliato. L’effettuazione del sopralluogo prima del trasloco, inoltre, è determinante anche ai fini dell’inquadramento giuridico del contratto di trasloco. Né il codice civile né le leggi speciali disciplinano questo particolare tipo di contratto. La determinazione delle operazioni da effettuare in sede di trasloco, dunque, è di fondamentale importanza al fine di comprendere quali siano le norme applicabili. Spesso, infatti, soprattutto in sede di qualificazione giuridica del tipo contrattuale si parla di contratto misto o innominato.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, invece, se non è stato concordato nulla di particolare rispetto al classico trasporto di cose, le operazioni di imballo, carico e scarico a destinazione delle masserizie sono meramente accessorie e complementari al trasporto, e pertanto, quando siano convenute, come è la regola quando il contratto intervenga con imprese appositamente attrezzate, non valgono a snaturarlo e a trasformarlo in un contratto innominato o misto (così Cass. 28 novembre 2003 n. 18232).

L’inquadramento del trasloco nell’ambito del contratto di trasporto o trasloco consente di dire che la forma scritta non è obbligatoria (tuttavia è consigliabile). Allo stesso modo è consigliabile la redazione di un inventario delle cose consegnate al traslocatore-trasportatore e dell’indicazione di particolari caratteristiche dei beni da traslocare (valore, fragilità, ecc…).

Le prestazioni accessorie sono l’imballo, il carico e lo scarico della merce. In queste operazioni vanno fatte rientrare montaggio e smontaggio degli arredi nel caso di trasloco di mobilia d’ufficio o d’abitazione. E’ chiaro che il semplice trasporto delle scatole da un garage ad un altro non comporta questo tipo di prestazioni se non espressamente pattuite. Per fare un esempio pratico: se una persona contatta la ditta di traslochi per spostare una serie di scatole da un garage ad un deposito, il compito di della ditta di traslochi s’intende assolto con le semplici operazioni di carico, trasporto e scarico. Il disimballaggio e il posizionamento sulle scaffalature del contenuto dei colli trasportati è un’operazione eccedente l’ordinario e, quindi, andrà specificamente pattuita. In ogni caso, ferma restando la disciplina principale, saranno le parti (traslocatore e traslocante), di volta in volta, a poter aggiungere specificare il tipo di prestazione da eseguirsi.

 

Danni a cose accaduti durante le operazioni di trasloco

Nei casi di danni alle cose accaduti durante le operazioni di trasloco, a parte l’ordinaria responsabilità contrattuale è applicabile anche l’art. 2051 c.c. (Danni da cose in custodia). La differenza sta nel fatto che in quest’ultimo caso si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo che può essere superata, solamente, dimostrando che il fatto è dovuto ad un caso fortuito.

Un’ultima importante annotazione: nel caso di contratto con i consumatori (es. il classico trasloco del mobilio e delle suppellettili di una abitazione) il contratto non potrà contenere clausole c.d. vessatorie, ovvero quelle clausole che impongono particolari pesi o limitazioni al consumatore, quali ad esempio limitazioni di responsabilità per danni alle cose. Qualora fossero inserite nel contratto queste prescrizioni devono, in ogni caso, essere considerate inefficaci.

 

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